Fondazione dell'Universita' degli Studi dell'Aquila

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Statuto

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Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell’Università degli Studi di L’Aquila

1. E’ costituita, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254 la Fondazione denominata “Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila”.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254, e in particolare dall’articolo 1, la Fondazione ha come ente di riferimento L’Università degli Studi di L’Aquila

Art. 2 - Personalità giuridica e disciplina della Fondazione

1. La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, ottiene il riconoscimento della personalità ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto in conformità a quanto disposto nel regolamento di cui al comma 1.

3. Il presente Statuto è preventivamente deliberato dall’Università degli Studi di L’Aquila previa acquisizione del parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Eventuali modifiche sono parimenti deliberate dall’Università degli Studi di L’Aquila previa acquisizione del parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

4. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni ed approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di L’Aquila.

Art. 3 -  Sede e durata della Fondazione

La Fondazione ha sede nel comune di L’Aquila ed avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Scopi e finalità della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, persegue il fine dell’acquisizione alle migliori condizioni di mercato di beni e servizi per l’Università degli Studi di L’Aquila, nonché  per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle tipologie di attività indicate all’articolo 5 del presente Statuto.

2. La Fondazione opera nell’interesse dell’Università degli Studi di L’Aquila. Quest’ultima esercita nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva coerenza dell’attività della medesima con il proprio interesse secondo le modalità individuate nell’art. 21 del presente Statuto.

3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.

Art. 5  - Tipologie di attività  attribuibili alla Fondazione

1. La Fondazione è un ente strumentale dell’Università

2. La Fondazione, nel quadro delle finalità indicate nell’art. 4 del presente Statuto, può svolgere, a favore e per conto dell’Università le seguenti attività:

-       promozione e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca anche mediante la creazione di strutture all’uopo destinate;

-       promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;

-       realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio e di promozione e di supporto dell’attività scientifica e di ricerca;

-       promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell’Università con istituzioni nazionali ed internazionali;

-       realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell’Università, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all’attività istituzionale dell’Università;

-       promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale;

-       supporto all’organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché  ad iniziative di formazione a distanza.

3. Per il perseguimento di tali finalità la Fondazione, fra l’altro, può:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universi-tarie delle quali le sia stata affidata la gestione;

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell’Università;

e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell’intero capitale sociale;

f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, esteri, con ammini-strazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e   organizzazioni;

h) promuovere e sostenere finanziariamente eventi culturali diretti a favorire ed intensificare i legami tra l’Università e il territorio;

i) attuare misure idonee di collegamento e sinergia con strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubblica e/o privata, al fine di elaborare ed attuare programmi comuni di ricerca e/o assistenza e di formazione.

Art. 6 - Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai Fondatori all’atto della costituzione;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell’Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare al patrimonio;

c) da proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d) dagli utili, derivanti dalle pervenute contribuzioni, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti desiderino il potenziamento della Fondazione e dell’Università degli Studi di L’Aquila, previo gradimento delle stesse.

3. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili.

4. Eventuali proventi, rendite ed altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 7 - Fondo  di gestione

1. Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dei corrispettivi versati dall’Università degli Studi di L’Aquila per le prestazioni rese o da rendere ai sensi del presente Statuto.

2. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, indicati nell’art. 4 del presente Statuto.

Art. 8 - Soggetti partecipanti  alla Fondazione

I soggetti partecipanti alla Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, si distinguono in:

- Fondatori,

- Partecipanti istituzionali,

- Partecipanti.

Art. 9 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti che partecipano all’atto costitutivo della Fondazione insieme con l’Università degli Studi di L’Aquila

2. I Fondatori sono individuati dall’Università degli Studi di L’Aquila. Essi possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura indicata nell’atto costitutivo.

3. L’Università degli Studi di L’Aquila può attribuire la qualifica di Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all’atto contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. I Fondatori possono richiedere che i loro apporti, non destinati a patrimonio, siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell’Università degli Studi di L’Aquila da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
Art. 10 - Partecipanti istituzionali

1. La qualifica di Partecipante istituzionale è conferita dall’Università degli Studi di L’Aquila, d’intesa con la Fondazione, alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura e secondo modalità stabilite all’uopo dalla Fondazione.

2. La qualifica di Partecipante istituzionale permane per i periodi stabiliti all’uopo dalla Fondazione.

3. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell’Università degli Studi di L’Aquila da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

4. I Partecipanti Istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, istituiscono, con deliberazione comune adottata a maggioranza ed individuandone il Presidente, un Comitato dei Partecipanti Istituzionali, avente il compito di formulare proposte relative allo sviluppo delle attività della Fondazione. Il Presidente del Comitato è membro di diritto del Comitato Scientifico della Fondazione. La sua partecipazione all’Assemblea dei Fondatori è disciplinata dall’art. 16 del presente Statuto.
Art. 11 - Partecipanti

1. La qualifica di Partecipante è conferita dalla Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dalla Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo.

2. La Fondazione può determinare con regolamento l’eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

3. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell’Università degli Studi di L’Aquila da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

1. I Partecipanti istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, sentito l’Ateneo, l’esclusione di  Partecipanti istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti secondo le modalità indicate nei precedenti artt.: 10 e 11.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

-          estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

-          apertura di procedure di liquidazione;

-          fallimenti e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali:

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente,

b) il Consiglio di Amministrazione,

c) il Collegio dei Revisori dei Conti,

d) il Comitato Scientifico,

e) l’Assemblea dei Fondatori.

Art. 14 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di L’Aquila, previa consultazione con gli altri Fondatori di cui all’art. 9 del presente Statuto.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;  a lui compete la firma degli atti della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore di cui all’art. 17 del presente Statuto.

4. Il Presidente esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli  attributi dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente può delegare specifiche materie al Direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Il primo Presidente della Fondazione viene nominato nell'atto costitutivo.
Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il  Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presieduto dal Presidente, è composto, oltre che da quest’ultimo, da dieci membri di cui cinque designati dall’Università degli Studi di L’Aquila, uno designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e quattro dall’Assemblea dei Fondatori.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto il Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila ed il Presidente dell’Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto.

3. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato nell'atto costitutivo.

4. E' competenza del Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre il piano pluriennale delle attività della Fondazione e il piano di attività annuale, sulla base delle linee guida definite, ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto, dall’Università degli Studi di L’Aquila, acquisito il parere del Comitato Scientifico della Fondazione di cui all’art.18 del presente statuto.

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, che ha la durata di un anno, dovendosi peraltro chiudere il primo esercizio al 31 dicembre successivo alla costituzione della Fondazione;

c) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Fondatori;

d) stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione di cui all'art. 16 comma 4  lett. f) a carico Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti, sentite le indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori;

e) deliberare l’accettazione di oblazioni, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;

f) deliberare sull’impiego del patrimonio e sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;

g) deliberare sugli strumenti utilizzabili dalla Fondazione per il perseguimento delle attività ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente Statuto;

h) proporre, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, le modifiche allo Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili. Si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedito, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché la ricezione sia documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato fino a quarantotto ore prima dell’ora fissata per la riunione.

8. All'inizio del mandato l'Università degli Studi di L’Aquila fissa un compenso annuo da attribuire in ragione del 40% al Presidente e del restante importo in parti uguali agli altri Consiglieri. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

9. Gli Amministratori sono revocabili, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 21, comma 5, con le stesse modalità con le quali sono nominati.

Art. 16 - Assemblea dei fondatori

1. L’Assemblea dei fondatori è composta da un rappresentante designato da ciascun fondatore diverso dall’Università.

2. L’Assemblea elegge al proprio interno il Presidente della stessa nonché uno o più Vice Presidenti che, in ordine di anzianità, ne fanno le veci, in caso di rispettiva assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano dell’Assemblea.

3. Alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori partecipa di diritto il Presidente del Comitato dei Partecipanti Istituzionali, senza diritto di voto.

4. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) nominare i  membri del Consiglio di amministrazione di cui all’art.15, 1° comma;

b) nominare un componente  supplente, di cui all’art.19, 4° comma, del Collegio dei revisori dei conti;

c) esprimere parere obbligatorio sul bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art.15, lettera b);

d) esprimere parere obbligatorio sul conto consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art.15, lettera b);

e) proporre al Consiglio di amministrazione specifiche iniziative nell’ambito degli scopi della Fondazione;

f) indicare, ai fini della determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione prevista dall’art. 15, comma 4 lettera  d), i contributi annuali al fondo di gestione;

g) ) indirizzare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sul piano pluriennale delle attività della Fondazione;

5. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate almeno una volta l’anno sia per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f), sia per l’adempimento di cui alla lettera d); per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla lettere a) e b) è convocata entro quattro mesi prima della scadenza dei rispettivi organi; le relative nomine devono comunque essere effettuate entro trenta giorni dalla scadenza dei medesimi.

6. Per gli argomenti di cui alle lettere e) e g), l'Assemblea viene integrata con i membri del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

7. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

8. In prima applicazione e fino all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti l’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione.

9. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax o via e-mail spedita almeno due giorni prima da quello della data di riunione.

10. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Direttore generale della Fondazione

1. Il Direttore generale, secondo le direttive e gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, cura:

a) l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) la preparazione e la gestione dei programmi di attività della Fondazione, nonché il successivo controllo dei risultati;

c) la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;

d) la direzione, la vigilanza e il coordinamento degli uffici della Fondazione e del personale addetto.

2. Il Direttore, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, individua le eventuali modalità contrattuali con le quali il Direttore può esercitare la propria attività presso la Fondazione.

Art. 18 -  Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Fondazione, presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto oltre che da quest’ultimo, da dieci membri di cui uno designato dall’Università degli Studi di L’Aquila, uno designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sei  designati dai Fondatori uno  designato dai Partecipanti Istituzionali oltre che dal Presidente del Comitato dei Partecipanti Istituzionali.

2. Il primo Comitato Scientifico viene nominato  nell’atto costitutivo.

3. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione ed esercita le proprie funzioni, oltre che nelle materie previste espressamente dal presente Statuto, anche in tutte quelle che il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle tipologie di attività indicate all’art. 5 del presente Statuto, intenda attribuire al medesimo.

4. Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rinnovabili. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazione sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Art. 19  - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

2. Il Collegio controlla l’amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e della scritture contabili. Il Collegio esprime il proprio avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi ed effettua verifiche periodiche di cassa.

3. Il Collegio è composto da tre membri titolari di cui:

a) il Presidente (scelto fra soggetti in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell’organo di revisione dell’Università) è designato dall’Università degli Studi di L’Aquila,

b) due componenti (scelti fra i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in possesso dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili) designati dall’Università degli Studi di L’Aquila.

4. Il Collegio è composto anche da due membri supplenti, designati uno dall’Università degli Studi di L’Aquila ed uno dall’assemblea dei fondatori, al fine di assicurare il normale funzionamento dell’organo.

5. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

6. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

7. Ai componenti del Collegio spetta un compenso annuo stabilito dall’Università degli Studi di L'Aquila all’inizio del mandato, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

8. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato nell'atto costitutivo.

Art. 20 -  Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa all’Università degli Studi di L’Aquila, agli altri Fondatori e ai Partecipanti istituzionali.

Art. 21 - Rapporti tra la Fondazione e l’Università degli Studi di L’Aquila

1. L’Università degli Studi di L’Aquila definisce le linee guida dell’attività della Fondazione.

2. Le linee guida sono aggiornate di norma una volta all’anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

3. Il piano pluriennale delle attività della Fondazione e il piano di attività annuale devono essere conformi alle linee guida ed approvati dall’Università degli Studi di L’Aquila.

4. I rapporti tra l’Università e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle menzionate attività, sono regolati, sulla base del pre-sente Statuto, da specifiche convenzioni, le quali stabiliscono, altresì, le modalità di erogazione dei servizi in favore dell’Università.

5. Al termine di ogni biennio l’Università verifica l’attuazione delle linee guida di attività e l’adempimento delle convenzioni. In caso di mancata o grave irregolarità nell’attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle convenzioni l’Università può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione del Presidente della Fondazione e/o degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione designati dall’Università stessa.
Art. 22 - Diritti  ed obblighi dei soggetti partecipanti alla Fondazione

I soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto assolvono gli obblighi individuati nei precedenti articoli e hanno il diritto di verificare, anche attraverso i propri rappresentanti negli organi della Fondazione, le attività svolte dalla Fondazione, di proporre gli strumenti più opportuni per il perseguimento delle predette attività, ai sensi del precedente art. 21, comma 2, e di promuovere ogni iniziativa utile per il soddisfacimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
Art. 23 - Personale della Fondazione

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro, costituiti e regolati contrattualmente, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

2. La Fondazione può avvalersi di collaborazioni lavorative acquisite secondo tutte le forme previste dall’Ordinamento Giuridico vigente.

3. L’eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale tecnico amministrativo dell’Università con esclusione dei docenti presso la Fondazione avviene previa acquisizione del parere  del dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal contratto del personale tecnico-amministrativo dell’Università e tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell’Università.

Art. 24 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l’esecuzione della liquidazione l’Università degli Studi di L’Aquila nomina uno o più liquidatori.

2. Ai sensi dell’art. 15, comma 3 del decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.254, i beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell’Università degli Studi di L’Aquila,  per iniziative riferibili a quelle individuate all’art. 5 del presente Statuto.

3. L’Università degli Studi di L’Aquila provvede alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli Amministratori, promuove l’annullamento, da parte dell’autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all’atto di fondazione e allo Statuto, fermo quanto previsto dal precedente art. 21, comma 5, nonché a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

Art. 25 - Disposizioni residuali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia a quanto disposto in materia dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi del settore.
 

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